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Diritti di immagine: l’immagine di una persona come dato personale

15 Gennaio 2020

Diritti di immagine: l’immagine di una persona come dato personale

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I confini tra i diritti di utilizzo e i doveri di tutela della riservatezza sono chiari solo a patto di comprendere gli incroci tra due normative che hanno punti di vista differenti.

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Nell’articolo I diritti d’immagine: che cosa sono e come funzionano abbiamo visto come vengono inquadrati i cosiddetti diritti d’immagine nel nostro ordinamento, osservando la questione dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale.

Tuttavia, il diritto alla tutela della propria immagine in alcuni casi incrocia, sovrapponendosi idealmente ad esso, il diritto alla riservatezza (più comunemente detto diritto alla privacy). È una questione non di poco peso poiché nel caso, oltre ai principî stabiliti dalla Legge sul diritto d’autore che abbiamo dettagliatamente illustrato, entrano in gioco anche tutte le norme in materia di privacy, le quali per altro hanno una ratio e un funzionamento del tutto differenti.

L’immagine di una persona infatti può essere considerata anche dato personale e dunque richiedere le cautele previste in caso del relativo trattamento dati. Lo si può cogliere già leggendo la definizione di dato personale fornita dall’articolo 4 del GDPR (l’attuale regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali) in cui rientrano anche

gli elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale [di una persona].

In effetti, una fotografia può rientrare nella categoria dei cosiddetti dati biometrici, attraverso il riconoscimento facciale sempre più utilizzato da hardware e software.

 

Da una fotografia, oltre ai tratti somatici in sé, si possono dedurre tutta una serie di informazioni relative alla persona, come ad esempio la sua etnia (si pensi al colore della pelle), oppure la sua religione (si pensi a persone che vengono ritratte con addosso simboli religiosi di vario tipo come anche particolari copricapi, abiti, accessori), oppure ancora il suo stato di salute (si pensi a persone che riportano mutilazioni, menomazioni, cicatrici, segni evidenti di terapie o interventi chirurgici).

In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17440 del 2 settembre 2015, in cui si legge:

l’immagine di una persona costituisce dato personale […], trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa […] rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale.

A ciò si aggiunge però la precisazione che si trova nel Considerando numero 51 del GDPR:

Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica.

Uno dei principali problemi che derivano dalla sovrapposizione tra norme sulla privacy e norme sul diritto d’autore è la diversa configurazione del concetto di consenso. Se la legge sul diritto d’autore ammette anche la possibilità di un consenso implicito, la normativa sulla privacy è invece abbastanza netta nel richiedere che il consenso sia esplicito e consapevole (più precisamente, utilizzando le parole del Considerando 32 del GDPR,

espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile

Per calare il tutto in una situazione concreta, pensiamo alla situazione in cui un privato cittadino viene intercettato per strada da una troupe televisiva che sta raccogliendo opinioni e commenti sulle ultime elezioni locali (opinioni che, riguardando l’orientamento politico, vengono tradizionalmente considerate sensibili).

Di fronte a un giornalista con microfono e a due operatori con videocamera, il cittadino può rifiutarsi di rispondere continuando per la sua strada oppure accettare l’intervista e fermarsi qualche minuto lasciandosi riprendere. Dal punto di vista delle norme sul diritto d’autore, l’atto di essersi fermato e di essersi prestato a rispondere ad alcune domande può essere considerato sufficiente a dimostrare un suo consenso implicito a che la sua immagine venisse poi trasmessa in TV.

Dal punto di vista della privacy, invece, sarebbe cosa opportuna che la troupe televisiva, una volta terminata l’intervista, facesse firmare un modulo di consenso all’intervistato o quanto meno registrasse una breve dichiarazione in cui l’intervistato manifesti di essere consapevole che la sua immagine verrà poi utilizzata e trasmessa a fini di cronaca e informazione.

Per avere un quadro giuridico completo sul tema dell’immagine delle persone come dato personale e del suo rapporto con il diritto dell’informazione è opportuno seguire anche le linee guida e le indicazioni fornite in materia dal Garante Privacy.

Ad esempio, suggerisco la lettura del provvedimento numero 69 del 25 marzo 2019 contro il sito di informazione Leggo, reo di aver pubblicato un video che mostrava le reazioni autolesioniste di un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’interno dei locali di un commissariato di polizia.

Secondo l’Autorità, il video rendeva identificabile l’interessato, risultando lesivo della sua dignità; quindi, nonostante il diritto di cronaca, entravano in gioco una serie di vincoli in materia di privacy e di tutela dell’immagine.

Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Immagine di apertura di Dayne Topkin

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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