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Il Ministero chiarisce le nuove regole per la tutela degli addetti ai videoterminali

21 Febbraio 2001

Il Ministero chiarisce le nuove regole per la tutela degli addetti ai videoterminali

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ll Ministero del Lavoro, con circolare del 25 gennaio 2001, n. 16, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dalla "legge comunitaria 2000" (l. 422/00), al d.lgs. 626/94, nella parte riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti all'uso di apparecchiature munite di videoterminali.

La circolare prende in esame l’art. 21 della legge comunitaria, che sostituisce, innanzitutto, il testo dell’art. 51, 1° comma, lett. c), del d.lgs. 626/94, introducendo una nuova definizione di lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali; definizione che amplia l’ambito di applicazione della disciplina di tutela, contenuta nel Titolo VI del decreto 626/94.

L’art 21 l. 422/00 considera lavoratori addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali, i lavoratori che utilizzano le attrezzature “in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54” d. lgs. 626/94, e non più soltanto quelli che le utilizzano “per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa”, come prevedeva la normativa precedente.

I datori di lavoro, in conseguenza dell’ampliamento della categoria dei soggetti tutelati, dovranno procedere ad un aggiornamento della valutazione del rischio, connesso all’attività lavorativa in questione – previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con la collaborazione del medico competente – e ad un adeguamento organizzativo in funzione dell’adempimento degli obblighi imposti dal decreto 626/94, così come modificato dalla legge comunitaria.

In particolare, prosegue la circolare – soffermandosi sulle modifiche che l’art. 21 ha introdotto nel testo dell’art. 55, della legge 626/94 in materia di controlli sanitari – i lavoratori in questione, dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, in conformità all’obbligo di cui all’art. 16 della legge 626/94, che prevede “accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica”.

La periodicità delle visite di controllo, “fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente”, dovrà essere almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (il limite di età previsto in precedenza era di quarantacinque anni); mentre avrà “frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva”.

I lavoratori, inoltre, dovranno essere sottoposti, a norma del nuovo 4° comma dell’art. 55, della legge 626/94, ad un controllo oftalmologico, qualora ne facciano richiesta, ogniqualvolta sospettino “una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente”, oppure ogniqualvolta l’esito della visita di controllo ne evidenzi la necessità.

Nessuna innovazione, invece, è stata introdotta per quanto concerne le modalità di svolgimento della prestazione quotidiana, disciplinate dall’art. 54 del d.lgs. 626/94: nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali, il lavoratore ha diritto “ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale”.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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