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Nomi di dominio: approvato in Commissione Giustizia del Senato il ddl Passigli

15 Febbraio 2001

Nomi di dominio: approvato in Commissione Giustizia del Senato il ddl Passigli

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La Commissione Giustizia del Senato ha approvato, il 31 gennaio 2001, il disegno di legge per la regolamentazione dei nomi a dominio (S4594, cosiddetto ddl Passigli), ampliandone il contenuto rispetto al testo originario.

Premesse le indicazioni di carattere definitorio, il provvedimento contiene un elenco di nomi a dominio per i quali è vietata la registrazione, che comprende, tra l’altro, i nomi che identificano persone fisiche o giuridiche, i nomi d’arte, i nomi corrispondenti a insegne o marchi legittimamente registrati, i nomi di istituzioni o enti pubblici e, ancora, i nomi corrispondenti ad opere dell’ingegno protette a norma di legge o quelli che “sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli”.

Naturalmente, il divieto non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, del marchio, del diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, o di chi può disporne “con il consenso scritto di chi ne è titolare”.

L’illegittima registrazione di nomi a dominio costituisce un fatto illecito e comporta, a carico del titolare, “l’obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale o non patrimoniale prodotto”, oltre alla cancellazione del dominio dall’apposito Registro – che dovrà venire istituito – e all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a 30 mila euro.

Il ddl stabilisce che “il titolare del dominio è l’unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso”. Tuttavia, i soggetti che svolgono i servizi di provider o di mantainer ed ogni altro servizio per consentire l’accesso a Internet “rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato”.

È anche prevista la possibilità di trasferire il diritto di utilizzazione del nome a dominio. Il nome a dominio corrispondente a un nome di genere, però, può essere trasferito solo a condizione che abbia luogo “il contestuale trasferimento dell’attività ad esso connessa”.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche, alla quale sarà affidato, tra l’altro, il compito di definire le regole per la registrazione dei nomi a dominio, di garantire che l’utilizzo o la registrazione dei nomi stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza, nonché di attuare direttamente, o per il tramite di altri enti o istituzioni, “le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche”.

La Commissione Giustizia ha chiesto l’assegnazione del provvedimento in sede redigente, per accelerare l’iter, in modo che il testo possa essere approvato entro la fine della legislatura.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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