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Perseguibile davanti al giudice italiano la diffamazione on-line mediante un sito straniero

20 Febbraio 2001

Perseguibile davanti al giudice italiano la diffamazione on-line mediante un sito straniero

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Il giudice italiano può intervenire nell'ipotesi di reato di diffamazione consumato tramite Internet, anche qualora il messaggio sia stato "immesso in rete" all'estero.

Con sentenza 27 dicembre 2000, n. 4741, la quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto la competenza dell’autorità giudiziaria italiana, nel caso di un cittadino che lamentava la diffusione di scritti ed immagini, lesivi della sua reputazione, attraverso alcuni “siti” Internet stranieri.

La Corte ha, infatti, annullato la precedente ordinanza del Tribunale che aveva ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, “per il fatto che i “siti” internet (…) risultavano “pubblicati” all’estero ed il reato doveva considerarsi commesso al di fuori del territorio nazionale”.

I giudici della Cassazione hanno affermato che, sebbene, “la caratterizzazione “transnazionale” dello strumento adoperato”, possa far “apparire, in un primo momento, problematica l’individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso “a mezzo internet”, il reato di diffamazione, sanzionato dall’art. 595, cod. pen., “si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa”.

Tale percezione, da parte dei terzi che si connettono al sito, considerata quale “evento”, conseguente alla condotta diffamatoria di pubblicazione del messaggio, può avvenire in un momento successivo e in un paese diverso, rispetto all’inserimento “in rete”, da parte dell’agente degli scritti offensivi e/o delle immagini denigratorie.

Pertanto, poiché ai sensi dell’art. 6, 2° comma, cod. pen., “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso è avvenuta, in tutto o in parte, l’azione o l’omissione che lo costituisce, oppure si è verificato l’evento che ne è la conseguenza”, deve ritenersi sussistente “la potestà punitiva dello Stato italiano”, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta (diffusione del messaggio), quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento (percezione da parte dei terzi).

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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