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Urbani 2, l’Agguato del Bollino

26 Maggio 2004

Urbani 2, l’Agguato del Bollino

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L'agitazione intorno alle pene detentive, teoricamente previste dalla nuova formulazione del decreto Urbani ora convertito, ha messo in ombra la vera novità: il "bollino" da applicare ai file da scaricare. Ennesimo delirio di un legislatore impreparato, o preludio al commercio legale online?

Qualche tempo fa, ai tempi della prima irresistibile stesura del decreto Urbani, osai dire che non era il caso di agitarsi: in fin dei conti, non era cambiato granché. Scaricare da Internet opere vincolate dal diritto d’autore era illegale anche prima del decreto Urbani. Solo che prima si faceva finta di non saperlo.

Adesso, con la seconda stesura, il decreto (ora convertito) propone finalmente delle novità degne di agitazione. Non mi riferisco al carcere che, secondo alcune interpretazioni, si spalancherebbe per l’adolescente che scarica e diffonde nei circuiti P2P la canzoncina del momento. È uno spauracchio che difficilmente verrà applicato, vista la consuetudine nazionale di concedere attenuanti e compagnia bella, specialmente ai minori e agli incensurati. Insomma, mamme, le probabilità che il vostro bambino finisca in cella per violazione del copyright (che non è un furto, nonostante gli slogan terroristici delle parti interessate) sono assai più basse di quelle che ha di far compagnia in gattabuia al pusher del quartiere.

Quello che mi sembra interessante, al di fuori di ogni polemica, è il cosiddetto “bollino SIAE virtuale”, che sarebbe da applicare ai file scaricabili legalmente. Questa novità del decreto Urbani bis pone non pochi problemi pratici. Innanzi tutto bisogna fare attenzione alla nuova terminologia del decreto, che parla di “opere dell’ingegno” e quindi non copre più soltanto i film e simili, ma riguarda praticamente qualsiasi file scaricato da Internet: foto, suonerie, poesie, animazioni, e persino l’articolo che state leggendo (anche se a molti non sembrerà degno dell’altisonante appellativo di opera dell’ingegno).

Idoneo avviso

La nuova formulazione del decreto parla infatti di un “idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi”, che deve essere “di adeguata visibilità” e contenere “altresì l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.

Come funzioni questo “bollino virtuale” resta un mistero insondabile. Come si fa ad apporre a una traccia MP3 scaricata legalmente, per esempio da iTunes o da altri servizi commerciali, un “idoneo avviso… di adeguata visibilità”? Chiunque sappia distinguere un bit da un byte si rende conto che si tratta di un problema tecnico enorme. Che cosa mai aveva in mente il legislatore (o chi ne guida l’incerta mano)?

Si potrebbe sperare in qualche chiarimento dal futuro decreto (sì, dovremo sorbirne un altro) che, stando al decreto attuale, definirà le “modalità tecniche e i soggetti obbligati… di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate”. Ma finché non si manifesta questo Urbani ter, secondo l’attuale provvedimento “l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione”.

In altre parole, la legge è interpretabile nel senso che qualsiasi file è in questo momento fuorilegge, compresi i file liberamente distribuibili. Sono insomma illegali anche i brani che nel resto del mondo sono legalmente distribuibili, per esempio quelli che gli artisti pubblicano online per farsi conoscere. Sono illegali anche i miei libri online, anche se io voglio che siano distribuiti. Ma scusate, signori del Ministero, di preciso come si fa a “consentire l’immediata visualizzazione?”. Si mette la dicitura nel nome del file? Lo si apre con WinAmp e si legge l’ID3? Chi garantisce che l’avviso sia autentico? E se il file proviene dall’estero? Non so se al Ministero hanno capito la sottigliezza, ma mi risulta che la Rete non finisca al confine italiano. Non ancora.

Se trovo in Rete un file il cui nome contiene la dicitura “assolti gli obblighi bla bla”, posso dire di averlo scaricato in buona fede e quindi ritenermi a posto con la legge? Sarà meglio chiarirlo, perché se è così, il decreto Urbani diventa irrilevante: basta un rename collettivo dei file messi in circolazione, e scatta la buona fede. Le giuro, signor giudice, nel file c’era scritto che si poteva scaricare legalmente, che ne sapevo io che quella copia di Giovannona coscialunga non era in regola?

No, non può essere così semplice. O così stupido.

Tre lettere

L’unica spiegazione plausibile di questa strana storia del bollino, a mio avviso, si racchiude in tre lettere: DRM. Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali. Nessuna delle attuali tecnologie di distribuzione di opere dell’ingegno online (e si badi che il concetto di opera dell’ingegno include anche la GIF animata e il testo delle pagine Web) consente la bollinatura nel modo delineato dal decreto con un minimo di garanzia di autenticità.

L’unico modo in cui il “bollino” può funzionare in pratica è mediante l’introduzione di un apposito software di lettura, che legga file di testo, audio e video appositamente cifrati in modo da contenere un codice di autenticazione non alterabile. Questo, amici, è esattamente quel che si intende per DRM, inteso non come sistema anticopia, ma come sistema di autenticazione. Un plug-in per Windows Media Player e il gioco è fatto, e chi non usa Windows Media Player si arrangi (il monopolista ringrazia sentitamente). Se vogliamo essere paranoici fino in fondo, dato che l’obbligo di bollinatura virtuale riguarda anche i documenti e le pagine Web, come sembra imporre la dizione “opera dell’ingegno”, questo significa rendere obbligatorio per legge Palladium o il suo impronunciabile figlio degenere NGSCB.

Tutto questo può essere un preludio allo sbarco in Italia di servizi commerciali di distribuzione legale di musica e film online, al pari di altri paesi europei (che curiosamente non hanno condiviso l’italica pulsione per il bollo su ogni cosa), ma in tal caso l’obbligo di implementare software di lettura apposito e ricodificare tutti i file audio e video con sistemi DRM, i cui costi di gestione sono tutt’altro che trascurabili, significa che distribuire contenuti online sarà possibile soltanto per chi ha tanti soldi da spendere. Lo potranno fare soltanto i soliti grandi gruppi commerciali, e il beneficio fondamentale di Internet, ossia consentire al piccolo di competere alla pari col grande e alla band improvvisata di farsi conoscere, sparirà. L’Internet italiana sarà definitivamente televisivizzata.

Ora tutto ha più senso. Ma è quello che dicono sempre i paranoici, no?

L'autore

  • Paolo Attivissimo
    Paolo Attivissimo (non è uno pseudonimo) è nato nel 1963 a York, Inghilterra. Ha vissuto a lungo in Italia e ora oscilla per lavoro fra Italia, Lussemburgo e Inghilterra. E' autore di numerosi bestseller Apogeo e editor del sito www.attivissimo.net.

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