La pratica di intervenire sulla legge sul diritto d’autore con innovazioni e riforme è diventata una costante che tende a ripetersi nell’arco di brevi intervalli temporali. Siamo ormai abituati, infatti, sia a interventi legislativi dettati dalla necessità di armonizzare il nostro sistema normativo a quello della Comunità internazionale sia a interventi diretti, anche se questi ultimi sono certamente i più rari. Il minimo comune denominatore di ogni intervento è, comunque, ricollegato ai problemi posti dalle tecnologie informatiche. Internet in modo particolare.
Non fa eccezione il disegno di legge S1861, “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”, approvato in Senato lo scorso 21 dicembre e già accompagnato da numerose critiche. Il provvedimento è composto di due articoli: il primo è dedicato alla Siae, mentre il secondo aggiunge un comma all’articolo 70 della legge sul diritto d’autore e cioè proprio l’articolo che prevede il fair use di opere protette in caso di utilizzazione per fini didattici, critici, scientifici. La particolarità di questo intervento legislativo è che non ha finalità repressive: non crea un reato, amplia – sebbene di pochissimo – un diritto già esistente. Eppure, come abbiamo detto, molte sono state le perplessità suscitate in Rete tanto che il presidente della commissione cultura della Camera Pietro Folena, dal suo blog, ma non solo, ha subito diffuso una comunicazione volta a chiarire che l’intento del provvedimento è stato equivocato.
Ma è che non siamo semplicemente abituati a interventi legislativi in materia che dispongano in nostro favore o il provvedimento è davvero equivocabile?
Il progetto di riforma in Italia
Abbiamo già avuto occasione di parlare dell’importanza delle eccezioni al diritto d’autore previste dall’articolo 70 in relazione alla vicenda del professore di Cesena: il primo caso posto all’attenzione del pubblico in cui la Siae ha preteso la corresponsione dei diritti di riproduzione di file raffiguranti opere inserite in un sito a finalità didattica e gratuita. E, chissà, forse è stato proprio questo episodio che ha suggerito al legislatore di inserire una norma sostanziale riguardante le eccezioni al diritto d’autore all’interno di un provvedimento che era inizialmente dedicato solo alla Siae e per l’approvazione del quale, infatti, solo le associazioni di categoria sono state ascoltate.
Attualmente, infatti, il ministero per i Beni e le Attività culturali si sta occupando di dare un assetto unitario al settore attraverso l’attività di una Commissione preposta ad hoc all’interno del Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore istituito dalla precedente legislatura il 5 marzo 2004.
Il Comitato, di cui è presidente per l’attuale governo, il prof. Gambino, lo scorso 18 dicembre ha presentato la propria proposta di riforma della legge sul diritto d’autore, alle cui consultazioni hanno partecipato non solamente le associazioni di categoria ma anche i semplici utenti. Per iniziativa del presidente del Comitato e grazie alle pressioni del network FrontiereDigitali, infatti, la bozza è stata resa disponibile su un wiki per aprire il dibattito al pubblico in Rete ed accettarne le proposte.
L’iniziativa non è stata adeguatamente pubblicizzata dai mass media e i tempi per inviare le proposte e i commenti sono stati troppo brevi per potere parlare di una concreta partecipazione, ma si tratta comunque di un esperimento assolutamente lodevole che si spera verrà ripetuto durante l’attività del Comitato così come in altri settori del diritto. In ogni modo la bozza è stata presentata e l’attività del Comitato verrà portata avanti e nell’articolo 70 ivi presente non vi è traccia della riforma appena approvata: segno forse, questo, che l’articolo 70 appena riformato potrebbe cambiare ancora, se e quando la proposta presentata diventerà legge.
La nuova eccezione per la didattica
Vediamo in cosa consiste il comma introdotto nell’art. 70:
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
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File audio e immagini potranno quindi essere utilizzati liberamente su Internet a patto che la loro pubblicazione avvenga per finalità didattiche o scientifiche e senza lucro. Il comma introdotto amplia, quindi, la portata dell’eccezione già prevista nell’articolo 70 che, ricordiamo, limita l’utilizzazione libera solo di brani o parti di opere tutelate e solo qualora ciò avvenga per finalità non commerciali e l’utilizzazione abbia finalità didattiche o di critica o di ricerca o scientifiche. Il comma aggiunto, per la verità, menziona le sole finalità scientifiche e didattiche ed è da escludere, dato che si tratta di una eccezione alle regole generali, che possa trovare applicazione oltre queste ipotesi. Non c’è quindi alcuna novità per blog, podcasting e altre modalità di distribuzione di contenuti in Rete che non effettuino tali attività.
Nel comma introdotto, inoltre, si fa riferimento a un emanando decreto che circoscriverà ulteriormente le ipotesi di applicazione dell’eccezione, ma la lettera della norma dice già che le immagini dovranno essere a bassa risoluzione e le musiche degradate. Requisiti questi, peraltro, già di per sé necessari per la fruizione via web delle risorse.
In concreto: quanta degradazione?
Proprio tale previsione ha suscitato critiche condivisibili, da parte di chi vede nella bassa qualità dei medium una limitazione che non dovrebbe applicarsi alla didattica. È da ricordare che, in ogni modo, la previsione si inserisce in un sistema che si è già assestato, in via di autonomia contrattuale, su regole simili proprio nel settore delle immagini utilizzabili via web. Basta pensare alla modalità in cui la Siae stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su Internet: la risoluzione delle immagini deve, comunque essere inferiore ai 72 dpi. Degradazione sufficiente, cioè, per il web ma certamente non per la stampa.
Ancora non sappiamo esattamente, tuttavia, quanto bassa deve essere la risoluzione di immagini e audio. È appena il caso di notare che il problema del quantum investe da sempre tutto l’art. 70 e non solo il comma appena introdotto, anche se da un punto di vista diverso dalla quantità di informazione contenuta in un file. L’articolo, infatti, permette l’utilizzazione libera di tutti i tipi di opere nel rispetto del requisito della riproduzione del “brano o parte” delle stesse. Nessuno, dal 1941 ad oggi, ha ancora chiarito quanto è la quantità di brano o parte di una immagine, di un quadro, di un video che può essere ritenuta legale ai fini dell’eccezione.
Nel regolamento di esecuzione per la legge sul diritto d’autore (regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369), all’art. 22, sono previsti i soli limiti di riproduzione di testi, pellicole e musiche (soggetti ad equo compenso) per le antologie scolastiche, ma nulla si dice degli altri usi. Ad esempio in un corso e-learning, o in un blog o podcast o sito didattico o con finalità di discussione. Anche quest’ultimo problema, vista l’apertura del legislatore all’emergenza di favorire la didattica in Rete e data la sua applicazione non solo agli usi didattici ma anche di critica e discussione delle opere tutelate, dovrebbe prima o poi essere chiarito.
Che cos’è un’immagine ai fini dell’eccezione
Un’altra questione che fa riflettere è cosa, nel comma introdotto, debba essere ritenuto immagine. L’immagine è una raffigurazione grafica di qualcosa, concetto che nella legge sul diritto d’autore viene compreso in quello di “riproduzione”, ovvero il più importante dei diritti esclusivi di sfruttamento economico attribuiti all’autore. Per capire l’importanza del significato da dare al termine, ricordiamo che legge protegge i diversi tipi di opere con regole diverse e, quindi, le opere delle arti figurative in un modo, le fotografie in un altro, i bozzetti teatrali, le opere di design in un altro ancora e così via. E che cosa accade se viene ridotta a immagine un’opera che, originariamente non è immagine, ovvero non è foto, non è disegno? Tutto può essere ridotto ad immagine senza esserlo originariamente. Una statua, un fotogramma di un film, la scannerizzazione di una pagina di testo sono opere che di per sé non sono immagini ma possono diventare un file di immagine.
In questo caso si può ancora parlare di immagine oppure, secondo l’interpretazione avuta sinora ai sensi della legge, semplicemente di riproduzione di un’opera tutelata?
In altri termini, che cosa deve prevalere in questi casi per sapere se stiamo rientrando nell’ambito dell’eccezione: il risultato finale (e cioè l’immagine) o la natura dell’oggetto ridotto a immagine (e cioè quella di testo, di foto, scultura ecc.)? Il comma introdotto ha assicurato alla didattica la facoltà di riprodurre graficamente qualsiasi opera oppure da solo la possibilità di utilizzare opere che sono grafiche ab origine? Se l’interpretazione della parola “immagine” ricomprende qualsiasi opera riconducibile a una immagine (qualsiasi rappresentazione grafica di un’opera protetta, cioè), non solo le opere che sono “immagini” originariamente, allora la portata dell’eccezione è amplissima e si rivelerà di grande ed effettiva utilità per la didattica in Rete.
Ma se l’interpretazione dovesse essere restrittiva si preannunciano tempi duri per gli utenti che saranno chiamati, di volta in volta a risolvere i problemi interpretativi non da poco per discernere se si sta rientrando nell’ipotesi, lecita, dell’utilizzazione di una immagine oppure in quella non compresa nell’eccezione, della riproduzione. Per fare un esempio banale, le fotografie, in quanto mezzi di riproduzione della realtà, potrebbero causare i maggiori problemi. Si pensi a una foto particolarmente suggestiva e artistica raffigurante un’opera architettonica contemporanea o una scultura: in tal caso la foto è sia una riproduzione dell’opera fotografata sia opera fotografica tutelata di per sé e immagine ab origine. Dove è, quindi, il confine? Problemi tutt’altro che semplici da risolvere, insomma, se la finalità dell’eccezione introdotta è quella di semplificare e incentivare l’attività didattica in Rete.
Non resta che augurarsi che il decreto che definirà i limiti dell’eccezione sciolga i dubbi interpretativi e non la privi dell’importante significato pratico che sembra avere sulla carta.