Home
I diritti di immagine: che cosa sono e come funzionano

13 Gennaio 2020

I diritti di immagine: che cosa sono e come funzionano

di

In un mondo tutto basato sull’immagine come quello in cui viviamo, in cui pullulano i profili Instagram “personali” e in cui fare l’influencer è una delle principali aspirazioni, è forse il caso di capire meglio che cosa sono e come funzionano i cosiddetti diritti d’immagine.

PROMOZIONE
Lavori con dati e software?
Vuoi essere sicuro di fare le scelte giuste?
Ci sono 4 corsi per te, scoprili e con il codice DATAX50 risparmi 50€ sull’iscrizione a: Big Data Executive, Big Data Analytics, Data governance, Strategie e modelli contrattuali per cedere e acquisire software.

Innanzitutto chiariamo un concetto: quando si dice diritti d’immagine non ci si riferisce ai diritti dei soggetti che creano un’immagine (cioè fotografi, grafici, disegnatori, che più propriamente sono titolari del diritto d’autore sulle immagini create), ma ci si riferisce ai diritti dei soggetti ritratti in un’immagine. E in questo articolo cercheremo di capire quali diritti la legge italiana attribuisce a queste persone e come possono essere gestiti questi diritti.

Il diritto alla tutela della propria immagine è sia un diritto della personalità tutelato dall’articolo 10 del Codice Civile sia un diritto connesso tutelato dalla Legge sul diritto d’autore agli articoli 96, 97 e 98 (che più propriamente parlano di diritti relativi al ritratto). La norma del Codice Civile stabilisce che:

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

La Legge sul diritto d’autore si occupa invece delle ipotesi di sfruttamento economico del diritto d’immagine e condiziona tale sfruttamento al consenso della persona ritratta. All’articolo 96 si stabilisce infatti che:

il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Tale consenso può poi diventare oggetto di contrattazione e quindi di remunerazione a favore dei soggetti che prestano la loro immagine: pensiamo a specifiche categorie professionali che si sorreggono economicamente proprio grazie alla cessione dei diritti di utilizzo sulla propria immagine come le fotomodelle e i testimonial pubblicitari.

Restano però esclusi dall’obbligo di ottenere un consenso alcuni casi specifici elencati nell’articolo 97:

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Commentiamo brevemente questi quattro scenari.

  1. Quando un personaggio è noto (esempio: un cantante, uno sportivo, un politico) oppure ricopre un ufficio pubblico (esempio: un parlamentare, un ministro, il responsabile di un’agenzia pubblica, ma anche – a livello locale – il sindaco di un piccolo comune, il dirigente di un’ASL) accettano che, proprio in virtù della notorietà ottenuta e del ruolo ricoperto, la loro esposizione mediatica è maggiore e, per converso, la loro sfera privata risulta più compressa rispetto a quella di un comune cittadino.
    Ciò non significa però che anche un personaggio famoso o pubblico non abbia diritto ad avere occasioni e situazioni di privatezza, nelle quali non avere intrusioni da parte dei giornalisti, dei fan, dei suoi contestatori. Un classico esempio: anche l’attrice famosa che si trova a doversi fermare in una stazione di servizio per allattare il suo figlio neonato ha diritto a farlo senza essere circondata da fotografi e curiosi. Bisogna quindi valutare le singole situazioni.
  2. Un esempio comune di necessità di giustizia o di polizia si ha quando le forze dell’ordine stanno cercando un pericoloso criminale e chiedono ai media di diffonderne l’immagine; oppure quando un famoso latitante viene finalmente catturato e si decide di mostrarne l’immagine. È ovvio che in quel caso il criminale non può lamentarsi con i giornali per non avergli chiesto un preventivo consenso.
  3. L’eccezione degli scopi scientifici, didattici o culturali è quella che più si presta ad interpretazioni potenzialmente estensive. Un esempio classico (ma delicato, quindi da prendere con le dovute cautele) di ritratto utilizzato a scopo scientifico è la diffusione in una rivista di medicina specialistica dell’immagine di un individuo affetto da una rara forma di dermatite al volto. Altro esempio è l’utilizzo del volto di un personaggio noto al fine di realizzarne un’opera di pop art sulla falsariga del quadruplice ritratto di Marilyn realizzato Andy Warhol.
  4. Si noti infine che la norma riportata non parla di luogo pubblico (come ingenuamente si potrebbe pensare) bensì di fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; un esempio classico è quello del privato cittadino che partecipa a una manifestazione sindacale oppure a un concerto, magari mettendosi volutamente in prima fila, e il giorno successivo vede il suo volto sui giornali tra le fotografie di reportage che parlano dell’evento.
    Ne deriva che non è sufficiente trovarsi in un luogo pubblico (una piazza, un parco, una spiaggia) per sentirsi autorizzati a fotografare chiunque; ma in quel luogo pubblico deve svolgersi un fatto di una certa rilevanza, a cui la riproduzione sia collegata, e tale riproduzione deve rispondere a un interesse pubblico, cioè la divulgazione dell’immagine deve avere una pubblica utilità.

Come puntualizza la norma, anche in questi casi l’immagine non può essere diffusa quando la sua diffusione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Dunque, anche il politico che, mentre tiene un comizio in una piazza ha un malore o viene assalito brutalmente, può esigere che certe immagini non vengano diffuse e non vengano indebitamente sfruttate.

Nella diffusione di immagini di persone fisiche, vi sono poi alcune accortezze relative alla tutela della privacy e alla tutela dei minori; dunque per avere un quadro completo della materia è necessario guardarla anche da quei punti di vista. Ne parleremo.

Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Immagine di apertura di A. L.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

Iscriviti alla newsletter

Novità, promozioni e approfondimenti per imparare sempre qualcosa di nuovo

Gli argomenti che mi interessano:
Iscrivendomi dichiaro di aver preso visione dell’Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016.

Corsi che potrebbero interessarti

Tutti i corsi
corso-data-governance Simone Aliprandi Corso Online

Data governance: diritti, licenze e privacy

con Simone Aliprandi

I dati sono ovunque intorno a noi ma per poterli utilizzare in sicurezza bisogna confrontarsi con temi complessi che riguardano licenze, proprietà intellettuale e privacy. Se non ti senti sicuro o hai paura di prendere la decisione sbagliata, il corso di Simone Aliprandi fa per te.

fotografare_per_instagram-home-3 Corso In aula

Fotografare per Instagram

con Roberto Cassa

La tua galleria Instagram non ti rispecchia e le tue fotografie non riescono a trovare il pubblico che vorresti? Guardi le foto dei tuoi competitor e non sai come fare per apparire come loro? Il corso di Roberto Cassa è quello che ti serve.

language_design_progettare_con_le_parole-home Corso In aula

Language design: progettare con le parole

con Yvonne Bindi

Nell'interfaccia che hai messo a punto le parole perdono di significato e il messaggio non è chiaro? Forse non stai considerando che le parole possono essere interfacce. Yvonne Bindi ti insegna ad affrontare il design con le parole.


Libri che potrebbero interessarti

Tutti i libri

Fotografare per Instagram

Tecniche di scatto, post-produzione e comunicazione

20,90

22,00€ -5%

di Roberto Cassa

Language design

Guida all'usabilità delle parole per professionisti della comunicazione

28,65

39,89€ -28%

23,66

24,90€ -5%

14,99

di Yvonne Bindi

Growth Hacking

Strategie e strumenti per far crescere startup e PMI

29,15

41,89€ -30%

23,66

24,90€ -5%

16,99

di Gerardo Forliano


Articoli che potrebbero interessarti

Tutti gli articoli